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Politica

Lo sport insegna le regole

Lo sport insegna le regole
  • PublishedDicembre 14, 2025

Qualsiasi sport, ha le proprie regole. 

Senza le regole, sarebbe il caos. Un allenatore potrebbe schierare il doppio dei giocatori in campo, un calciatore potrebbe farsi tutto il campo palleggiando con le mani, un ciclista potrebbe montare un motorino sotto il sedile o un nuotatore farsi i 50 stile libero…con le pinne !

Ma per fortuna esistono le regole ! E si devono rispettare. O per lo meno, conoscerle.

La bocciatura dell’ANAC sul progetto del campo da rugby e le gravi criticità del bando di concessione della palestra di via Giulini potrebbero essere il sintomo di un metodo amministrativo che espone il Comune di Como, e i propri dirigenti, a violazioni normative e costituzionali, con conseguenze potenzialmente rilevanti sul piano giuridico e istituzionale.

Nel caso del campo da rugby, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha accertato la non conformità dell’affidamento alle norme vigenti, richiamando i principi dell’evidenza pubblica e della corretta gestione delle concessioni.

Un rilievo che si fonda su principi già codificati.

Ignorare un precedente di questo peso e procedere con bandi analogamente fragili significa perseverare nell’errore.

Il bando di gestione della Palestra Ronchetti di Via Giulini potrebbe infatti addirittura violare la costituzione.

Dal 1° luglio 2023, la parola SPORT è entrata in costituzione, ed è infatti pienamente operativa la Riforma dello Sport, in particolare:

In particolare
•  il D.Lgs. 36/2021, art. 4

norma i principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione nella gestione delle attività sportive.

•   L’ Art. 6 D.Lgs. 36/2021

evidenza la centralità del ruolo delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

•   L’Art. 33 D.Lgs. 36/2021

cita la gestione degli impianti sportivi pubblici improntata a interesse pubblico, accessibilità con valorizzazione dello sport di base.

L’art. 3 Cost. impone cosi’ parità di trattamento e divieto di discriminazioni arbitrarie.

Un bando che introduce:
•   requisiti non proporzionati all’oggetto della concessione (la gestione full time h24 per un solo sport per una palestra omologata per più discipline)
•   criteri selettivi poco trasparenti (l risultati della nazionale, la partecipazione aleatoria ad un campionato nazionale)
•   condizioni che favoriscono alcuni soggetti a discapito di altri (la partecipazione a tutte le categorie, la possibilità di praticare altri sport solo dalle 8 alle 14 !)

rischia di violare il principio di uguaglianza sostanziale, escludendo associazioni sportive senza una motivazione ragionevole e oggettiva.

2. Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Buon andamento e imparzialità

L’art. 97 Cost. non tutela solo la correttezza formale degli atti, ma la loro efficacia e sostenibilità giuridica.

Un bando:
•   non coerente con la normativa sportiva vigente,
•   privo di un’istruttoria solida,
•   esposto a ricorsi e annullamenti,

non risponde al principio di buon andamento, perché genera inefficienza, contenziosi e danno all’interesse pubblico.

3. Compressione della libertà di iniziativa economica – art. 41 Cost.
Le associazioni e società sportive operano all’interno di un sistema economico-sociale tutelato dall’art. 41 Cost..

Limitare l’accesso alla gestione di un impianto pubblico attraverso criteri non proporzionati o irragionevoli significa incidere illegittimamente sulla libertà di iniziativa, senza un adeguato bilanciamento con l’interesse pubblico.

La Riforma dello Sport potrebbe quindi essere stata ignorata, in virtù degli indirizzi politici di una giunta che non è a conoscenza delle normative vigenti.

Un bando che non si conforma alle disposizioni costituzionali, non è solo discutibile politicamente, ma illegittimo sul piano giuridico.

Alla luce delle violazioni pervenute in merito agli affidamenti del campo di Rugby, non sorprenderebbe affatto se il bando della palestra di via Giulini venisse ora:
•   censurato dagli organi di controllo;
•   oppure annullato dal Comune stesso in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, che consente l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi per ragioni di interesse pubblico.

Dopo la bocciatura ANAC, l’autotutela appare non solo legittima, ma doverosa.

Chi amministra deve conoscere la legge prima di esercitare il potere.

La Costituzione, la Riforma dello Sport e il Codice dei Contratti non sono opinioni, ma vincoli giuridici.

Lo sport a Como merita regole chiare, atti solidi e rispetto dei principi costituzionali.

Tutto il resto è improvvisazione amministrativa — e, come dimostrano i fatti recenti, decisioni politiche sbagliate (citando parole testuali del sindaco che ha motivato l’ affidamento alla pallavolo dell’unica palestra comunale esclusivamente alla pallavolo “perché ci vanno gli oratori”),

portano dritto alla bocciatura.

Written By
Guido Corti

Project Manager IT e Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI. Panathleta e membro della ASSI Sport Manager. Presidente di un comitato provinciale di un Ente di promozione sportiva, di associazione sportiva, Perito informatico e docente digitale. Ha sempre coniugato le passioni in Informatica, Sport e organizzazione eventi, trasformandole in progetti di successo a livello locale, nazionale e internazionale. Collaboratore di associazioni nazionali del Terzo Settore, non hai mai dimenticato l'impegno politico e civile a favore del territorio, avendo fatto parte del consiglio di Circoscrizione n.5 di Como, di consulte cittadine e candidandosi più volte ad elezioni amministrative, compresa la corsa alla carica di Sindaco di Casnate con Bernate. Membro dell'Assemblea Cittadini di Fratelli d'Italia.